Il decreto legge n. 104/2020 (cd. Agosto) ha introdotto una duplice tipologia di rivalutazione dei seguenti beni aziendali, ove presenti nel bilancio al 31/12/2019 e ininterrottamente presenti nel bilancio al 31/12/2020, sempre che non iscritti a magazzino:
- beni materiali (immobili, impianti, macchinari, arredi, etc.);
- beni immateriali oggetto di tutela giuridica (marchi, brevetti, diritti di privativa, etc.);
- partecipazioni in società.
Come detto le possibilità di rivalutazione sono due:
- rivalutazione gratuita, senza effetto fiscale;
- rivalutazione a pagamento (imposte sostitutiva del 3% da pagare in tre rate annuali senza interessi), con effetto fiscale.
La riserva che si crea a seguito della rivalutazione degli elencati valori dell’attivo può essere affrancata in entrambe le tipologie di rivalutazione, mediante una imposta sostitutiva del 10% (da pagare in tre anni, in rate uguali senza interessi).
A seguire una tabella schematica con gli elementi essenziali delle due rivalutazioni a raffronto:
| Gratuita | Onerosa | |
| Costo su valore rivalutato | Nessuno | 3% (in 3 anni) |
| Affrancamento riserva | 10% (in 3 anni) | 10% (in 3 anni) |
| Effetto fiscale maggiori valori | NO | SI |
| Vendita del cespite rivalutato | Immediata poiché è senza benefici fiscali | A decorrere dal 1/1/2024(pena perdita del vantaggio fiscale). |
| Effetto positivo patrimonializzazione | Dal bilancio al 31/12/20 | Dal bilancio al 31/12/20 |
| Maggiori ammortamenti | Dal 2021 (non deducibili) | Dal 2021 (deducibili) |
| Plafond spese manutenzione deducibili | Ininfluente | Aumento plafond a decorrere dal 2021 |
| Distribuzione riserva Effetti sulla società | Nessuna, anche se la riserva non è affrancata | Riserva affrancata: nessuna Riserva non affrancata; tassata Ires e Irap |
Distribuzione riserva Effetti sui soci | Concorre a formare il loro reddito | Concorre a formare il loro reddito |
| Società di comodo | Ininfluente | Penalizzante |
La rivalutazione gratuita con effetto solo civilistico
Sembra evidente che coloro i quali utilizzeranno la rivalutazione gratuita, senza effetto fiscale, lo faranno per i seguenti motivi:
- non hanno le risorse per pagare l’imposta sostitutiva del 3% (ossia 1% per tre anni senza interessi) da calcolarsi sull’importo della rivalutazione. Il che non è, come comprensibile, un buon biglietto da visita nei confronti del mercato;
- non sono interessati a dedurre i maggiori ammortamenti sui cespiti rivalutati (segno che ritengono di non conseguire nel prossimo futuro redditi imponibili, e dunque di chiudere in perdita). Elemento anche questo che non rassicura gli interlocutori della società;
- sono interessati all’incremento del patrimonio netto (per effetto della creazione della Riserva di rivalutazione in contrapartita alla rivalutazione dei valori dei cespiti) allo scopo di migliorare l’estetica del bilancio e rafforzare i ratios che adottano le banche e i fornitori per verificare la solidità del cliente affidato. E questo, al netto dei due aspetti precedenti, è senz’altro realistico. Occorre però sottolineare che in futuro queste società avranno un conto economico penalizzato dai maggiori ammortamenti (peraltro, fiscalmente non deducibili) calcolati sui valori rivalutati dei beni;
- sono interessati all’incremento del patrimonio netto (per effetto della creazione della Riserva di rivalutazione in contrapartita alla rivalutazione dei valori dei cespiti) poiché si ha in questo modo un cuscinetto utile per assorbire le perdite di bilancio (già presenti o future). Si ricorda che la Riserva da rivalutazione in questo caso è pari al valore della rivalutazione ridotta delle imposte differite (100 – 24% -3,9% + maggiorazioni regionali= 72,1% circa).
La rivalutazione onerosa con effetto anche fiscale
Coloro i quali opteranno per questa soluzione, in linea di principio, dimostreranno:
- di ritenere di essere in grado di sostenere il costo della rivalutazione vale a dire il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (ossia 1%, per tre anni senza interessi) da calcolarsi sull’importo della rivalutazione;
- essere interessati alla deducibilità, a decorrere dal 2021 dei maggiori ammortamenti ai fini delle imposte su redditi e Irap;
- essere interessati al maggior plafond di deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (5% del valore fiscale dei cespiti materiali iscritti in bilancio);
Otterranno, inoltre:
- un incremento del patrimonio netto (per effetto della creazione della Riserva di rivalutazione in contrapartita alla rivalutazione dei valori dei cespiti) che migliorerà l’estetica del bilancio e rafforzerà i ratios che adottano le banche e i fornitori per verificare la solidità del cliente affidato. Anche in questo caso, in futuro queste società avranno però un conto economico con un utile minore per via dei maggiori ammortamenti (questa volta fiscalmente deducibili) calcolati sui valori rivalutati;
- un incremento del patrimonio netto (per effetto della creazione della Riserva di rivalutazione in contrapartita alla rivalutazione dei valori dei cespiti) poiché si avrà un cuscinetto utile per assorbire eventuali perdite future di bilancio.
Di converso, occorre segnalare che nella rivalutazione con effetto fiscale, tali nuovi valori incidono ai fini della disciplina delle società non operative la quale, come noto, applica ai valori fiscali dei cespiti immobilizzati dei coefficienti presuntivi di ricavo stimato. La rivalutazione si traduce dunque in una richiesta di maggiori ricavi minimi.
Nella rivalutazione onerosa è certamente più probabile l’ipotesi che la società intenda distribuire dividendi ai propri soci. È comunque astrattamente possibile che anche nella rivalutazione gratuita si ravvisi questa esigenza. Ad evitare la tassazione della distribuzione della riserva di rivalutazione (in entrambe le tipologie di rivalutazione) in capo alla società (Ires 24% e Irap 3,9% + maggiorazioni regionali) è necessario che la società provveda ad affrancare la riserva medesima con l’imposta sostitutiva del 10% (in 3 anni senza interessi).
Le tre metodologie di rivalutazione
Tecnicamente si può rivalutare un cespite (materiale o immateriale) in tre modi diversi, ad ognuno dei quali è abbinata una conseguenza in termini di impatto sui risultati di bilancio futuri:
- si rivaluta solo il costo storico del cespite (ossia il valore di iscrizione in attivo di stato patrimoniale): l’effetto è maggiori ammortamenti in futuro rispetto al passato con conseguente depressione dei conti economici; se la rivalutazione ha effetto fiscale si ha un impatto negativo con riferimento alla disciplina delle società non operative;
- si riduce in tutto o in parte il fondo di ammortamento con la conseguenza che il valore residuo del costo riprende quota: l’effetto è allungare il piano ammortamento e mantenere inalterata, rispetto al passato, la quota di ammortamento da contabilizzare in futuro;
- con un’azione combinata, si incrementa l’attivo e si riduce il fondo: è un mix di quanto sopra evidenziato.
Le 3 modalità, come visto, determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spesare a CE, sia in termini di velocità di recupero dell’eventuale beneficio fiscale della rivalutazione
I limiti alla rivalutazione
Come visto, è possibile rivalutare in tre modi diversi: ma non tutti i modi sono consentiti poiché la rivalutazione non può eccedere nessuno dei seguenti tre valori:
- il valore di mercato del bene: che prezzo potrei spuntare sul mercato se vendessi il cespite nello stto in cui si trova, che intendo rivalutare?
- Il valore di sostituzione del bene: se dovessi acquistare sul mercato il cespite che sto rivalutando, nello stato in cui si trova, quanto lo pagherei?
- Il valore di recupero: il maggior valore e i conseguenti maggiori ammortamenti mi porteranno i prossimi bilanci in perdita? Se la risposta è (purtroppo) si, non posso rivalutare o debbo ridurre corrispondentemente la rivalutazione.
