Al fine del riconoscimento dei benefici alle imprese recentemente il MISE ha chiarito alcuni punti fondamentali inerenti gli adempimenti di comunicazione al Rea (CCIAA) e Suap.
- Per le attività per le quali è stato disposto dalle ordinanze l’obbligo di chiusura (da ultimo art.1, DPCM 22/03/2020) NON è richiesto alcun adempimento da presentare al REA (CCIAA) e/o Suap;
- Per le attività che invece non rientrano tra quelle obbligate alla chiusura (art.1, comma1, DPCM 22/03/2020) ma che a norma del comma 3 non possono garantire le condizioni di sicurezza o non possono svolgere il proprio lavoro per mancanza delle materie prime necessarie e/o altre condizioni dettate dall’ emergenza, e per le quali la stessa impresa ha deciso la sospensione “ volontaria ” dell’attività BISOGNA PROCEDERE CON APPOSITA COMUNICAZIONE DELLO STATO DI SOSPENSIONE al Rea ed al Suap Comunale (quest’ultimo ove previsto). Tale adempimento, a seguito della prevista sospensione dei termini, è da effettuarsi al riavvio dell’attività indicando contemporaneamente anche il dies a quo di sospensione della stessa.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
