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Possibile sospendere gli ammortamenti del 2020
8 Ottobre 2020

Nella redazione del bilancio 2020 i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali e quindi che applicano le regole del Codice Civile possono non imputare al Conto economico di tale esercizio la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Tale possibilità di deroga all’ art. 2426 primo comma n. 2) c.c. è stata prevista nel testo del Ddl. di conversione del DL 104/2020 (tramite l’aggiunta di nuovi commi all’art. 60), approvato dal Senato e ora all’ esame della Camera.

Tale facoltà di deroga prevede il differimento all’ esercizio successivo (2021 per i soggetti solari) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020; viene di fatto allungato di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Tale misura potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Le società che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare a una riserva indisponibile di utili.

Dell’attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR. Analoga previsione opera ai fini IRAP.