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PER IL SUPERBONUS CON SCONTO ATTENZIONE ALL’EMISSIONE DELLE FATTURE A FINE 2023
3 Novembre 2023

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza del 20 settembre 2023, ha confermato che le spese che usufruiscono dello sconto sul corrispettivo, applicato in fattura dal fornitore ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, si considerano sostenute per cassa:

  • quando lo sconto è applicato per percentuali inferiori al 100% delle spese agevolate cui si riferisce (ossia sempre, tranne il caso di superbonus spettante nella misura del 110%), alla data del pagamento della parte di spese agevolate non “coperte” dallo sconto;
  • quando lo sconto è applicato in misura pari al 100% delle spese agevolate cui si riferisce (ossia nel solo caso di superbonus spettante nella misura del 110%), alla data di emissione della fattura (in tal senso la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8 febbraio 2021 n. 90).

Rispetto a questo quadro consolidato di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il valore aggiunto della risposta recentemente resa è che viene sottolineato come la data di emissione della fattura (e, quindi, la data in cui si considerano sostenute le spese “coperte” da sconto applicato in misura pari al 100% delle spese agevolate cui si riferisce) non è “automaticamente” quella indicata nel documento fattura ma è la data in cui la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente  (e, quindi, nel caso di fattura elettronica, la data di invio della fattura al cessionario/committente a mezzo SdI).

Sul piano tecnico, la precisazione è ineccepibile, perché l’ultimo periodo dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/72 è chiarissimo nel disporre che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Conseguentemente, nel caso di fattura, con sconto pari al 100% delle spese agevolate, emessa con data 31 dicembre 2023, ma inviata allo SdI in data 8 gennaio 2024 (ai sensi del primo periodo dell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, la fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data in cui si considera effettuata l’operazione cui la fattura si riferisce), la spesa agevolata coperta dallo sconto integrale si dovrà considerare sostenuta per cassa alla data dell’8 gennaio 2024 (e, quindi, nel 2024), anziché alla data del 31 dicembre 2023 (e, quindi, non nel 2023).

È senz’altro opportuno inoltre richiamare l’attenzione in merito al fatto che nel passaggio dal 2023 al 2024 la percentuale di detrazione spettante a titolo di superbonus passa, per alcuni dei soggetti che possono beneficiarne, dal 110% al 70%.

Conseguentemente, fatture emesse con data 31 dicembre 2023 e applicazione dello sconto integrale del 100%, ove trasmesse allo Sdi non in pari data, ma nei primi giorni di gennaio 2024, si ritroveranno ad essere fatture con indicazione di uno sconto sbagliato, perché nel 2024 lo sconto applicabile sarà quello del 70% e a quel punto, per altro, la corrispondente spesa non potrà considerarsi sostenuta alla data di trasmissione della fattura allo Sdi, bensì soltanto alla data in cui risulterà pagato il 30% non “coperto” dallo sconto spettante nella misura del 70%, al di là della “a quel punto errata” indicazione di uno sconto del 100%.

Per gli operatori è dunque essenziale avere ben chiara questa circostanza e porre la massima attenzione sulla perfetta contestualità tra emissione di fatture con sconto integrale negli ultimissimi giorni di dicembre 2023 e loro trasmissione (con esito positivo) allo Sdi.