Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 11/01/2022 le MODALITA’ OPERATIVE e LE TEMPISTICHE DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI OCCASIONALI .
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o , anche se avviati prima , ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 gennaio 2021 , nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati ,la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio .
Per i rapporti avviati successivamente al giorno 11 gennaio resta fermo il regime ordinario secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale , eventualmente risultante dalla lettera di incarico .
L’obbligo di comunicazione avviene mediante SMS o posta elettronica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.
La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale ( v. elenco completo in allegato ) La comunicazione va conservata in azienda ed esibita in caso di richiesta del personale ispettivo .
Contenuto della comunicazione : nel corpo dell’e-mail , senza alcun allegato , andranno inseriti i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
DATI DEL COMMITTENTE E DEL PRESTATORE
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
DATA INIZIO PRESTAZIONE e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio ( ad esempio 1 giorno , una settimana , un mese ) .
Nell’ipotesi in cui l’opera o il sevizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione
COMPENSO se stabilito al momento dell’incarico
Annullamento della comunicazione :
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata.
Sanzioni :
La disposizione prevede che “in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa
da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o
ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino
più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente
indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si allega alla presente TESTO COMPLETO DELLA CIRCOLARE INL e ELENCO completo degli indirizzo email Ispettorati del Lavoro
Circolare INL 11 gennaio 2022 INL nota 11 gennaio 2022 - elenco indirizzi e-mail
