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Nomina del Datore di Lavoro nella Struttura Aziendale
12 Febbraio 2025

Alla luce delle numerose segnalazioni pervenuteci, riferibili ad accertamenti degli organi di vigilanza competenti, con la presente riteniamo di far cosa gradita ricordare / segnalare che è necessario procedere con la nomina formale del DATORE DI LAVORO all’interno della vostra struttura aziendale.

La nomina del datore di lavoro è obbligatoria per le aziende che occupano personale dipendente, in quanto questa figura ha la responsabilità diretta della gestione delle condizioni di lavoro, della sicurezza e della tutela dei dipendenti, oltre a dover ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alle altre disposizioni relative.

 

Il datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008

Come si evince dall’art.1 D.lgs 81/2008 il criterio fondamentale, affinché un soggetto possa essere considerato datore di lavoro, è l’esercizio autonomo del potere organizzativo e di spesa in tema di sicurezza.

In linea generale il datore di lavoro a seconda della tipologia della società può essere così individuato:

– nelle società in nome collettivo, tutti i soci (salva l’espressa rinuncia a poteri di amministrazione attiva);

– nelle società in accomandita semplice, il socio accomandatario;

– nelle imprese familiari di cui all’articolo 230 bis c.c., il titolare dell’impresa, cui sia riconducibile non solo la titolarità astratta, ma anche il concreto esercizio del potere di direzione sui familiari collaboratori e sugli eventuali dipendenti;

– nelle società di capitali con amministratore unico, l’amministratore unico;

– nelle società di capitali con consiglio d’amministrazione (Cda), tutti i membri del Cda della società a meno che non vi sia una specifica delibera che affida la posizione di garanzia (i.e. la delega in materia di sicurezza) ad un singolo amministratore.

 

Il datore di lavoro nelle società di capitali con Cda

Nel caso di una società di capitali con Cda la qualifica di datore di lavoro viene riconosciuta, come detto, a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Laddove lo statuto o l’assemblea lo consentano è possibile delegare ad uno solo dei suoi membri la responsabilità e la gestione dell’impresa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il membro del Cda che ha ricevuto la delega sarà considerato datore di lavoro a tutti gli effetti parimenti all’amministratore unico o ad esempio al socio accomandatario.

Tuttavia, il trasferimento della posizione di garanzia al consigliere delegato ai sensi dell’art. 2381 co. 2 c.c. non lascia gli altri consiglieri totalmente esenti da responsabilità ma permette di limitare considerevolmente l’emissione di eventuali sanzioni in caso di irregolarità riscontrate.

 

Cosa occorre fare?

  1. Nomina ufficiale: È necessario formalizzare la nomina del datore di lavoro tramite un atto scritto che dovrà essere conservato nei documenti aziendali e che dovrà essere reso evincibile ai terzi con data certa.
  2. Aggiornamento Visura Camerale:

Per la figura del “gestore dei rapporti con il personale” o del “datore di lavoro” (così come disciplinata dal D.Lgs. 81/08) non è prevista (e quindi ammessa) l’iscrizione nel registro delle imprese (Circolare n. 3611/C del Ministero).

In altri termini, non è possibile evidenziare nel registro imprese la carica/qualifica di “datore di lavoro”, in quanto tale.

Tuttavia, è possibile descrivere l’incarico e l’individuazione della figura nell’ambito dei poteri delegati dal consiglio di amministrazione al consigliere, per il quale potrà essere richiesta l’iscrizione della carica di amministratore o consigliere delegato (con i  relativi poteri) oppure mediante modifica dell’atto costitutivo e aggiornamento dei poteri di amministrazione e rappresentanza.        In alternativa, è altresì possibile richiedere l’iscrizione della persona individuata quale “procuratore speciale”, a seguito di procura conferita nelle forme previste dagli articoli 2203 e seguenti del codice civile.

  1. A chi rivolgersi?

Ai fini della corretta individuazione della figura del Datore di Lavoro e successiva nomina consigliamo di prendere contatto con società specializzate nella normativa relativa all’ Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro competenti per tale gestione.

Il nostro Studio collabora con una società del settore della quale, se necessario, potremo fornirvi i relativi riferimenti.

 

Restiamo come sempre a Vs disposizione per l’assistenza necessaria nella redazione del verbale CdA e per il deposito dell’istanza telematica CCIAA ai fini della pubblicazione dei poteri in Visura Camerale.