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La revisione legale delle (nano) imprese
7 Febbraio 2020

LA REVISIONE LEGALE NELLE (NANO) IMPRESE

Unicamente nuovi oneri o anche nuove opportunità?

La nomina dell’organo di controllo nelle Srl è disciplinata dall’ art. 2477 del codice civile il quale prevede, al secondo comma tre ipotesi al verificarsi di ciascuna delle quali diviene obbligatoria la nomina dell’organo di controllo. Tali ipotesi sono:

  1. quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. quando ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno di 3 specifici parametri:
    •  totale dell’attivo dello stato patrimoniale
    •  totale dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni
    •  numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio.

Mentre con riferimento alle ipotesi sub a) e b) non vi sono state variazioni normative, con riferimento alla ipotesi sub c) vi sono state nell’ arco dello scorso anno importanti modifiche.

Infatti con l’art. 379 del D. Lgs 14/2019 (Codice della crisi) prima e, successivamente, con l’introduzione dell’art. 2-bis nel D.L. 32/2019 ad opera della L. 55/2019 di conversione di quest’ultimo decreto poi, sono stati modificati i parametri di cui alla lettera c) prevedendo in particolare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti tre limiti:

  • totale attivo dello stato patrimoniale: €. 4 milioni;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: €. 4 milioni;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà guardare agli esercizi 2017 e 2018.

Infine il termine ultimo per la nomina dell’organo di controllo, con riferimento al biennio 2017/2018 è scaduto il 16 dicembre 2019.

È chiaro che l’abbassamento di tali limiti farà sì che tante società di modesta o modestissima dimensione (di qui anche la terminologia nano imprese) saranno obbligate a dotarsi di organo di controllo con inevitabili conseguenze in capo ai diversi attori.

Per le società indubbiamente un aggravio dei costi di gestione;

Per i revisori si tratterà invece di avere rapporti con realtà anche poco o per niente strutturate da un punto di vista amministrativo ed in cui prevale la figura della persona del socio-amministratore ed imprenditore. La scarsa organizzazione amministrativa potrà comportare tutta una serie di difficoltà nel reperire ed analizzare i dati sottoposti a controllo.

Se da un lato quindi la riforma di cui sopra presenta indubbi lati negativi, sia per i professionisti che le imprese, dall’ altro lato non bisogna trascurare gli aspetti positivi.

La Revisione infatti è finalizzata a fare emergere tempestivamente eventuali segnali di crisi, prima che la crisi stessa possa sfociare in una conclamata insolvenza.

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione infatti, ciascuno nell’ ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Ciò rappresenta indubbiamente un vantaggio per l’imprenditore che potrà adeguare per tempo procedure e scelte economico-finanziarie al fine anche di migliorare le proprie performance, la propria credibilità e reputazione nel sistema impresa e ciò in considerazione anche del fatto che lo stesso revisore avrà cura di firmare una relazione al bilancio di esercizio del quale risponderà per la veridicità dei dati esposti nello stesso.

                  Dott. Marco Sirigu