Nella giornata di ieri 25 marzo 2020 Il Ministro dello Sviluppo Economico, in accordo con i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, ed i segretari delle principali Associazioni sindacali, ha emanato un nuovo decreto, con cui sono state apportate modifiche alle attività ritenute essenziali ed autorizzate a rimanere aperte. In particolare Il nuovo decreto apporta modifiche alle attività presenti nell’ Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
DM-MISE-25-03-20
Non sono più considerate essenziali e pertanto vanno chiuse le seguenti attività presenti invece nella precedente versione dell’allegato 1:
Codice Ateco
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma;
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura;
28.9 Fabbricazioni di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
46.69.19 Commercio all’ ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
Alle imprese di cui ai codici sopra riportati è consentito completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza
Sono invece state considerate necessarie e pertanto autorizzate a rimanere aperte le seguenti attività escluse nella prima versione dell’Allegato 1:
Codice Ateco
23.13 Fabbricazione di vetro cavo;
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) *
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese ***
*** Limitatamente all’ attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
