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GREEN PASS PER COLF E BADANTI
27 Settembre 2021

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.L. 127/2021 si segnala che gli stessi,  IN VIGORE DAL 15.10.2021,  SONO OPERATIVI ANCHE PER COLF E BADANTI.

QUANDO E’ RILASCIATO IL GREEN PASS (quindi si può accedere al luogo di lavoro):

  • Avvenuta vaccinazione – almeno della prima dose e dopo 15 giorni dalla inoculazione;
  • Effettuazione del tampone negativo;
  • Soggetti dichiarati guariti dal COVID-19;

Sono esonerati dal green pass tutti i soggetti in possesso di idonea e specifica esenzione dalla campagna vaccinale.

Specifichiamo alle famiglie che dovessero trovarsi nella situazione in cui il domestico sia esentato dal possesso del green pass, che possono suggerire al lavoratore di sottoporsi a tamponi antigenici rapidi che in questo caso vengono forniti gratuitamente presso le farmacie e strutture sanitarie che aderisco allo specifico protocollo.

Il datore dovrà, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, verificare che il collaboratore sia in possesso di regolare certificazione verde.

Il collaboratore privo di green pass o esenzione, dovrà essere considerato assente ingiustificato (senza pagamento di retribuzione e contributi).

Lo stato di assenza sarà tale fino a presentazione di idonea documentazione ed a oggi l’assenza potrebbe durare fino al 31.12.2021.

Sono validi i certificati cartacei oppure mediante lettura del Qr-code utilizzando l’applicazione “VerificaC19”.

Una volta effettuato il controllo NON deve essere conservata copia del Green Pass.

SANZIONI:

La sanzione per aver consentito l’accesso ai non possessori di Green Pass è variabile da euro 400,00 a 1.000,00 euro a carico del datore di lavoro, mentre la sanzione a carico del dipendente per aver effettuato l’accesso senza dichiarare la non idoneità del green pass è variabile da 600,00 a 1.500,00 euro.