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FORFETTARI: IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA IN FATTURA
12 Settembre 2022

L’IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA IN FATTURA È COMPENSO / RICAVO PER IL FORFETTARIO RIFERIMENTI
• Art. 13, comma 1, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72
• Risposte Agenzia Entrate 20.2.2020, n. 67 e 12.8.2022, n. 428

IN SINTESI
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risolto la (dibattuta) questione riguardante il trattamento reddituale applicabile all’imposta di bollo (€ 2) addebitata in fattura al cliente da un contribuente forfettario. Secondo l’Agenzia tale importo costituisce ricavo / compenso per il cedente / prestatore e di conseguenza concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva (5% – 15%).

IL BOLLO ADDEBITATO AL CLIENTE È RICAVO / COMPENSO PER IL FORFETTARIO

Con la recente Risposta 12.8.2022, n. 428 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento che risolve la questione in esame.

Sul punto, dopo aver ribadito che:

◆ ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’art. 22, DPR n. 642/72 prevede la solidarietà da parte dell’emittente la fattura e del cliente;

◆ come specificato nella citata Risposta n. 67, l’obbligo di apporre il contrassegno sulla fattura è a carico del soggetto che consegna / spedisce il documento;
la stessa Agenzia precisa che:

“il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al … comma 64 [dell’art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”.
In altre parole, pertanto, l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo / compenso per il cedente / prestatore in regime forfettario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%).
Tale assunto, evidenzia la stessa Agenzia nella Risposta n. 428 in esame, risulta in linea con il chiarimento fornito nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E in base al quale, per il calcolo dell’ammontare dei ricavi dei contribuenti forfetari per verificare la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19, assumono rilevanza anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo.

CEDENTE / PRESTATORE IN REGIME FORFETARIO ⇒ Addebito in fattura al cliente dell’imposta di bollo (€ 2)Costituisce ricavo / compenso ⇒ Concorre alla determinazione del reddito forfetario

DA UN PUNTO DI VISTA IVA
Nella pratica si riscontrano i seguenti comportamenti per quanto riguarda il trattamento e l’esposizione in fattura dell’importo che il contribuente forfettario addebita al cliente per l’imposta di bollo da assolvere.

1 Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo senza addebito dello stesso al cliente.

2 Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso
al cliente, indicando che trattasi di somma sostenuta in nome e per conto di quest’ultimo. Ciò può risultare rilevato nella fattura elettronica con l’utilizzo del codice “N1 – escluso IVA ex art. 15, DPR n. 633/72” per identificare l’importo del bollo. (*)

3 Indicazione in fattura del ricavo / compenso, apposizione del bollo con addebito dello stesso
al cliente, senza alcuna specifica indicazione del titolo di tale addebito.
Ciò può essere identificato nella fattura elettronica con il codice “N2.2 – non soggetto ad IVA
per applicazione del regime forfettario”.

La casistica numero 2 si ritiene non corretta in considerazione del fatto che il soggetto passivo dell’imposta di bollo è innanzitutto il cedente / prestatore che emette la fattura e non il cliente. Il cedente / prestatore non può pertanto considerare l’importo in esame una somma dovuta a titolo di rimborso di un’anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.

Pertanto per i forfettari alla voce rimborso imposta di bollo andrà applicato il codice N2.2.