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Fattura Elettronica per tutti i forfettari obbligatoria dal 2024
3 Novembre 2023

L’applicazione della fattura elettronica per i contribuenti, che operano in regime forfettario, sarà obbligatoria per tutti a partire dal 1° gennaio 2024 (art.18 D.L. n.36/2022).

Pertanto tutti coloro i quali fino ad oggi non sono rientrati tra i forfettari obbligati all’emissione della E-fattura che si ricorda sono stati dallo scorso 1° luglio 2022, i soli contribuenti che non hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori alla soglia di 25.000 euro nel corso dell’anno 2021.

Dunque per tutti i soggetti forfetari, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2024, vi è l’obbligo di emetterle in modalità elettronica, sempre senza alcuna rilevanza ai fini Iva. Non dovranno essere effettuati altri adempimenti ai fini Iva, se non la trasmissione delle fatture al Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Le fatture dovranno continuare ad essere emesse senza l’indicazione della ritenuta d’acconto Irpef, posto che i forfetari lavoratori autonomi non sono soggetti alla citata ritenuta.

Soggetti passivi che ricevono fattura dai forfettari

Gli imprenditori ed i professionisti, che ricevono prestazioni o beni da soggetti forfettari, dal 1° gennaio 2024 non riceveranno più la fattura cartacea, se non come copia di cortesia, ma gli verrà recapitata elettronicamente nella medesima modalità delle altre fatture di acquisto.

Emissione della fattura elettronica

Per emettere una fattura elettronica è necessario dotarsi di apposito software oppure possono essere utilizzati i servizi messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tempistiche di invio allo SDI della fattura elettronica

Ricordiamo che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972).

Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.

Indicazione principali in fattura elettronica per i forfettari

I contribuenti forfettari devono compilare la fattura elettronica utilizzando il tracciato Xml e seguendo le regole dell’articolo 21 del DPR n. 633/72. In particolare, è necessario indicare nell’apposito campo del tracciato Xml l’applicazione del regime di favore codice “RF19“.

Nella fatturazione effettuate nei confronti di soggetti passivi e privati nazionali deve essere riportata l’annotazione “operazione effettuata ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014”, con utilizzo del codice natura “N2.2”.

Nella fatturazione elettronica sarà necessario indicare il codice destinatario del soggetto committente:

  • per i soggetti passivi il codice destinatario sarà da richiedere, in quanto ogni soggetto passivo possiede il proprio codice destinatario (alfanumerico di 7 caratteri)
  • per tutti i soggetti privati il codice destinatario da indicare è “0000000” (sette volte zero)

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, si applicano ai forfetari le disposizioni di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72 e, conseguentemente, viene emessa fattura senza addebito d’imposta.

In questo caso il documento deve riportare l’annotazione:

  • “inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti Ue); oppure
  • “operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue).

In entrambi i casi nel file XML deve essere utilizzato il codice natura “N2.1” (operazioni non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72).

Inoltre, per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia andrà valorizzato il codice destinatario “XXXXXXX” (sette volte X).

L’imposta di bollo 2 euro in fattura

Come per le fatture cartacee, i soggetti forfettari, per le operazioni con importo al disopra di euro 77,47, avranno l’obbligo di indicare sulla fattura elettronica la marca da bollo, che sarà assolta digitalmente con l’indicazione sul tracciato xml della fattura elettronica e versata tramite modello F24 periodicamente alle seguenti scadenze:

  • 31 maggio per i bolli delle fatture del 1° trimestre
  • 30 settembre per i bolli delle fatture del 2° trimestre
  • 30 novembre per i bolli delle fatture del 3° trimestre
  • 28 febbraio per i bolli delle fatture del 4° trimestre

Quindi non sarà più necessario acquistare le marche da bollo cartacee.

Di seguito una tabella esplicativa delle scadenze dei versamenti dei bolli.

 scadenza versamento imposta di bollo se importo maggiore 5.000 euroscadenza versamento imposta di bollo se importo minore 5.000 eurocodice tributo F24
1° trimestre31 maggio30 settembre o 30 novembre2521
2° trimestre30 settembre30 novembre2522
3° trimestre30 novembre30 novembre2523
4° trimestre28 febbraio28 febbraio2524

I soggetti che emettono fatture per prestazioni sanitarie

Come noto, per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i soggetti forfettari, tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie erogate ai soggetti privati, non hanno potuto emettere le fatture elettroniche ma solo cartacee.

Dunque, in base alla normativa in vigore, anche i medici e gli altri operatori sanitari, dal 1° gennaio 2024 dovrebbero emettere (salvo ulteriore proroga) la fattura elettronica.

Resta il fatto che il divieto alla fatturazione elettronica (da cui l’esonero è per legge) è stato imposto dal garante della privacy e non ci sembra che ad oggi vi siano prese di posizioni diverse rispetto a quelle che hanno obbligato a prevedere l’esonero. Occorrerà comunque monitorare l’evolversi della situazione.