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Emergenza coronavirus: le novità per richiedere la sospensione mutui prima casa
31 Marzo 2020

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni lav. Consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, e i lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Tale pagamento può quindi essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui erogati da intermediari bancari/finanziari.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. Si consiglia di rivolgersi al proprio Istituto di Credito per il perfezionamento della richiesta, anche al fine valutare in dettaglio la propria situazione e l’iter individualmente da seguire.

Per quest’ultima comunque occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile in allegato.

ModuloSospensione Mutui 2020

 

Alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come l’indennità di disoccupazione, o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità. In questo documento andranno riportati il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo – va sottolineato – non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie aggiuntive.

E’ possibile beneficiare anche per chi ha già usufruito in passato della sospensione, purchè l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi.

Restano fermi tutti i vecchi casi di accesso al fondo che da diritto alla sospensione (come la morte o il riconoscimento di un handicap grave), ma come detto se ne aggiungono altri.

A ogni periodo di sospensione del lavoro corrisponde un periodo di congelamento del mutuo. 6 mesi di stop per sospensioni o riduzioni comprese tra 30 e 150 giorni. 12 mesi di stop tra 151 e 302 giorni. 18 mesi di stop quando si superano i 303 giorni. Le sospensioni possono essere anche ripetute finchè il fondo ha capienza.

Per quanto riguarda autonomi e professionisti, per accedere al congelamento bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di aver registrato, nel trimestre successivo al 21/02 o nel periodo tra il 21/02 e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza da Covid-19.

Permangono in ogni caso dei requisiti di base per accedere alla moratoria. Potrà, ad esempio, presentare domanda solo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo di importo non superiore a 250 mila €. Inoltre, bisogna considerare che lo stop riguarda la quota di interesse, che verrà rimborsata dal Fondo alle Banche solo per il 50%: il resto rimane a carico del mutuatario. Inoltre, la quota capitale resterà intatta e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.