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DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO
26 Giugno 2024

Il comma 94, dell’articolo 1, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto il seguente disposto normativo: “[…] per i contribuenti che abbiamo iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di   avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. […]”.

La norma si chiude con la previsione che, con la finalità di verificare le condizioni appena descritte, sui modelli F24 contenenti compensazioni vi saranno dei controlli preventivi che, in caso di presenza dei precedenti presupposti, potranno bloccare la delega di pagamento (si tratta del c.d. “F24 sospeso”, di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, D.L. 223/2006).

Tale norma non è da confondere con il divieto di compensazione, di cui all’articolo 31, D.L. 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro, in quanto il piano di azione delle due norme è diverso. In questo caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente. Ad esempio, si supponga che un contribuente abbia un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 2.000 euro, e un credito Irpef potenzialmente compensabile di 10.000 euro. La parte eccedente del credito rispetto al ruolo, ovvero 8.000 euro = (10.000 euro – 2.000 euro), sarà liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale, decorsi almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, previa apposizione del visto di conformità.

Il nuovo limite introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, che avrà decorrenza dal prossimo 1.7.2024, introduce, invece, un limite assoluto, che si preannuncia essere un’ulteriore stretta sulle compensazioni dei crediti. Pertanto, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, troverà applicazione anche per la parte dei crediti eccedente gli importi iscritti al ruolo.

Un altro aspetto importante è che il blocco della compensazione riguarda ogni tipologia di credito, quindi anche quelli istituiti dalla legislazione speciale, e quelli non erariali, tipicamente gestiti nel quadro RU del modello Redditi (come, ad esempio, i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali).

Per quanto attiene, invece, al profilo soggettivo, il divieto opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati in riscossione. Quindi non riguarderebbe:

  • gli avvisi bonari,
  • gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta,
  • gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi, per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento,
  • così come sono esclusi dalla stretta compensativa i carichi tributari sospesi e quelli per i quali è in corso una rateazione e quindi non sia intervenuta la decadenza.

La compensazione resta sempre possibile invece, anche in presenza di debiti superiori ad €. 100.000 per i crediti relativi a:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
  • contributo previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

FONTE EUROCONFERENCE