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DISTACCO DEL PERSONALE E PROBLEMATICHE IRRISOLTE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIUONE EUROPEA C-94/19.
26 Gennaio 2024

Come è noto il distacco del personale è regolamentato, ai fini Iva, dall’art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 11.03.1988. In base a questa disposizione, i prestiti o i distacchi del personale a fronte dei quali è previsto il rimborso del solo costo, non assumono rilevanza ai fini iva.

Nella Causa C-94/19 la Corte di Giustizia Europea è stata chiamata giudicare se la normativa italiana in materia ovvero quella di cui all’art. 8 sopra citato sia compatibile con la disciplina della Direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE, art. 24).

In breve è accaduto quanto segue:

Una società controllante italiana aveva distaccato, presso una società controllata, un dirigente allo scopo di “garantire la maggiore funzionalità dell’organizzazione comune a controllante e controllata”.

La società controllante aveva fatturato alla propria controllata gli importi corrispondenti ai costi sostenuti applicando l’IVA ed esercitando la “rivalsa”. A sua volta la controllata aveva detratto l’IVA ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72. L’Amministrazione finanziaria italiana aveva però contestato la detrazione così operata, poiché tali rimborsi riguardavano prestazioni di servizi da considerare “irrilevanti” ai fini IVA: pertanto, essendo esclusi dal campo di applicazione dell’imposta non consentivano la detrazione dell’IVA. Il ricorso presentato dalla società controllata veniva respinto sia in primo grado sia in appello, poiché i Giudici ritenevano che, in base all’art. 8, comma 35, Legge n. 67/88, i rimborsi di costi per il personale distaccato fossero irrilevanti ai fini IVA. La controllata ha quindi deciso di proporre ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, nutriva dubbi sul fatto che tale operazione non desse luogo a una prestazione di servizi a titolo oneroso, considerando l’ammontare non insignificante corrisposto dalla distaccataria, pari all’importo delle spese e degli oneri sostenuti per i lavoratori. La Corte ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporlo al vaglio della Corte di Giustizia UE.

I Giudici comunitari hanno innanzitutto rammentato che una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” se tra il prestatore e il beneficiario avviene uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica nel caso in cui sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Nel caso di specie, il distacco di personale è avvenuto sulla base di un rapporto giuridico in cui sono state scambiate prestazioni reciproche, ossia:

  • il distacco di un dirigente della controllante presso la controllata;
  • il pagamento da parte di quest’ultima degli importi fatturati dalla controllante.

Di conseguenza, se il Giudice nazionale dimostra che il pagamento da parte della società controllata degli importi che le sono stati fatturati dalla società controllante costituisce una condizione affinché avvenga il distacco del personale, si dovrebbe concludere che esiste un nesso diretto tra le due prestazioni. In tale contesto l’operazione è effettuata a titolo oneroso ed è quindi soggetta ad IVA. Secondo i Giudici comunitari è irrilevante il fatto che l’importo del corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura del personale. Tale circostanza non compromette il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto. La Corte di Giustizia UE, in conclusione, stabilisce che non è possibile per una normativa nazionale (nel caso di specie, quella italiana) considerare irrilevanti ai fini IVA i prestiti / distacchi di personale, a fronte dei quali è versato il rimborso del relativo costo, a condizione che quanto versato dalla controllata e i prestiti / distacchi si condizionino reciprocamente.

La Legislazione italiana oggetto della sentenza non è conforme alle Direttive n. 77/388/CE e 2006/112/CE, in quanto l’art. 8, comma 35, Legge n. 67/88 (Finanziaria 1988) considera irrilevanti ai fini IVA i prestiti e i distacchi di personale al ricorrere di specifiche condizioni. Si rammenta, inoltre, che in base all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 il distacco si configura nel caso in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto al fine di effettuare una determinata attività lavorativa. Il comma 2 del citato art. 30 specifica che il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. In particolare, per applicare l’esclusione dall’applicazione dell’IVA:

  • deve essere rimborsato solo il costo del personale distaccato (costo rappresentato, in linea di massima, dalla retribuzione, dagli oneri previdenziali e dagli eventuali benefit);
  • il potere gerarchico sul personale deve essere esercitato dal soggetto che ottiene il distacco;
  • deve esserci una determinazione analitica dei tempi di lavoro e delle persone per i servizi resi;
  • il personale che effettua la prestazione deve essere legato al soggetto che concede il distacco da un rapporto di lavoro dipendente.

Anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria non risulta in linea con la sentenza, in quanto nella Risoluzione 5.11.2002, n. 346/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che beneficia dell’esclusione da IVA il distacco di personale dipendente tra società collegate se ricorrono le condizioni innanzi riportate. Infine, anche la giurisprudenza (sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7.11.2011, n. 23021), non è conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE. I Giudizi nazionali hanno infatti considerato il distacco / prestito di personale escluso dal campo di applicazione dell’IVA nel caso in cui il rimborso erogato dalla società che utilizza il personale distaccato è pari al costo del personale sostenuto dalla società che procede al distacco. Al contrario, qualora tale rimborso sia inferiore o superiore al costo sostenuto dalla società concedente, l’imposta risulta applicabile all’intero importo del rimborso. I Giudici comunitari hanno invece specificato che l’intera prestazione è soggetta ad IVA, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti. L’orientamento comunitario comporta pertanto la necessità di un intervento da parte del Legislatore nazionale al fine di riscrivere / rimodulare il citato art. 8, comma 35, concedendo la validità dei comportamenti adottati fino all’introduzione delle norme conformate. È auspicabile altresì un sollecito intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate finalizzato alla soluzione della questione apertasi a seguito della sentenza sopra illustrata.

La sentenza citata crea qualche incertezza in merito al trattamento Iva, tuttavia, ad oggi la norma di riferimento rimane quella citata ed il trattamento di esclusione da Iva quando si tratta di rimborso del solo costo.

Sul punto, e dopo la sentenza dei Giudici Europei, non sono arrivati interventi ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria e quindi ci si chiede come comportarsi.

In verità il 19/06/2020 L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Principio di Diritto n. 7/2020 dove ha chiarito che l’articolo 26-bis della Legge n. 196/1997 (norma similare a quella di cui all’art. 8 sopra citato), ai sensi del quale vengono escluse dall’applicazione dell’imposta le somme erogate a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, si applica anche in presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza. Il documento, di recentissima pubblicazione, pare non tenere in considerazione (non spendendo alcuna parola in merito) i principi sanciti dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-94/19 dell’11 marzo 2020 la quale come detto si è occupata della rilevanza ai fini IVA degli importi corrisposti nell’ambito del “distacco di personale” dalla società distaccataria a quella distaccante.

In tutto questo quindi occorre domandarsi cosa fare. La situazione è sicuramente incerta e si ritiene che non vi sia una risposta che possa dirsi tranquillizzante.

Per chi ritiene che, fintanto che l’articolo 8, comma 35, L. n. 67/1988 resterà in vigore, allora i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo dovrebbero essere considerati non rilevanti ai fini dell’imposta, senza che l’Agenzia delle Entrate possa avanzare alcuna pretesa in tal senso. Peraltro, per completezza, si evidenzia che il medesimo principio dovrebbe valere anche in relazione al regime di cui all’articolo 26-bis della L. n. 196/1997, che esclude dall’applicazione dell’IVA le somme erogate a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione.

Per chi invece ritiene che la sentenza in oggetto abbia diretta ed immediata applicazione allora per adeguarsi dovrebbe assoggettare ad iva i rimborsi di tali costi.