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Dichiarazioni doganali, la detrazione Iva passa dal prospetto di riepilogo
23 Febbraio 2023

Dopo numerosi rinvii ha preso finalmente avvio la digitalizzazione delle Dichiarazioni doganali di importazione, con abbandono del Dau sostituito da un data set virtuale di informazioni.

Sul sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo apposita registrazione è possibile lo scarico, ai fini della detrazione Iva, del prospetto di Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione» (allegato n.1 alla circolare 22/2022).

Ricordiamo che il prospetto è stato condiviso con l’agenzia delle Entrate ed era stato definito nei contenuti con il provvedimento 234367 delle Dogane del 3 giugno 2022.La possibilità di ottenere materialmente questo prospetto, ancorché in formato digitalizzato, è essenziale ai fini della detrazione Iva in quanto l’articolo 25 del Dpr 633/1972 (decreto Iva) dispone che il contribuente debba annotare, in un apposito registro, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell’articolo 17 comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le bollette doganali, e quindi anche le nuove «Dichiarazioni doganali di importazione», sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto e come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre che sia verificata – oltre all’esigibilità dell’imposta – la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro Iva acquisti. Non è invece possibile secondo l’agenzia delle Entrate, che si è espressa in tal senso con la risposta a interpello 417/2022, utilizzare ai fini della detrazione Iva il «Documento di cortesia» emesso dagli spedizionieri, considerato che il suo contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’agenzia delle Dogane.

Con l’entrata in vigore della riforma è diventato quindi fondamentale disporre del prospetto di riepilogo
che è scaricabile attraverso i servizi telematici delle Dogane.