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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE ED AUMENTO DI CAPITALE TRAMITE CONFERIMENTO IN DENARO
28 Febbraio 2025

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha affermato che anche l’aumento di capitale tramite conferimento in denaro è causa di cessazione del concordato preventivo biennale. La risposta riguarda due società di capitali (srl) aderenti al Cpb. L’Agenzia precisa che «la norma non distingue tra impresa conferente e conferitaria, pertanto, l’operazione di conferimento di partecipazioni e/o di crediti tra società aderenti il Cpb deve ritenersi causa di cessazione per entrambe le parti coinvolte. Alla stessa conclusione, si può pervenire nel caso di aumento di capitale tramite conferimento in denaro».

La riposta merita alcune note. Prima di Telefisco nessuno si era posto il problema se un aumento di capitale in denaro potesse travolgere il Cpb. Infatti la questione pareva circoscritta ai conferimenti di aziende o di rami d’azienda effettuati perlopiù in contesti di operazioni straordinarie.

Ora, invece, si dovranno attenzionare anche le opzioni per il Cpb già esercitate perché laddove nel corso del 2024 la società che ha aderito dovesse aver aumentato il capitale a pagamento e a prescindere dall’importo, il concordato sarebbe da considerarsi come mai optato. Con tutte le conseguenze del caso. Magari anche in relazione agli acconti già versati a novembre. Peraltro, secondo le Entrate, il problema della cessazione del Cpb non si pone solo per la società che ha aumentato il capitale sociale (conferitaria) ma anche per la o le società che eventualmente avessero partecipato all’aumento a pagamento versando la loro quota di denaro (conferenti).

L’Agenzia, appoggiandosi alla lettera della norma (articolo 21, comma 1, lettera b-ter, del Dlgs 13/2024), nella risposta precisa che è causa di cessazione del Cpb «l’aumento di capitale tramite conferimento di denaro».