L’Inps nella giornata di ieri ha pubblicato la circolare in oggetto e fornito i chiarimenti al fine di fruire dell’indennità. Si pubblica sul sito l’intera circolare e si riporta sotto alcuni dei chiarimenti più attesi.
Sulle modalità di presentazione delle domande l’Istituto ha ribadito il contenuto del messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 secondo il quale è necessario presentare apposita istanza esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali riservati ai cittadini e ai patronati. Quindi chi non l’abbia già fatto e ne sia sprovvisto si acceleri a chiedere on line le credenziali all’Inps. Si ricorda che per inoltrare la domanda è sufficiente anche solo la prima parte del Pin. Gli assicurati possono accedere ai servizi telematici anche mediante SPID di livello 2 o superiore, carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Con la circolare in commento, l’Istituto ha specificato che rientrano a pieno titolo nella platea dei beneficiari i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
L’indennità prevista non è cumulabile né è compatibile con i trattamenti pensionistici, l’assegno di invalidità o con la percezione del reddito di cittadinanza.
Nessun riferimento alla regolarità contributiva è citata che pertanto non deve ritenersi necessaria.
Per i soci di società di persone e capitali, nonché per agenti di commercio iscritti Enasarco è confermato quanto già chiarito dal MEF, e pertanto potranno anch’ essi accedere al beneficio.
Il canale telematico per l’inoltro della domanda sarà aperto domani 1° aprile.
Circolare Inps numero 49 del 30-03-2020
