L’Amministrazione finanziaria torna ad occuparsi di un adempimento molto delicato posto a carico delle imprese, che hanno effettuato ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 e ordinari, avvalendosi dei crediti di imposta previsti dalle leggi di bilancio del 2020 e del 2021. Si tratta dell’obbligo di annotazione, anche ex-post per i documenti privi della apposita dicitura (purché l’integrazione avvenga prima dell’avvio di una verifica), della norma agevolativa sulle fatture e sugli altri documenti di acquisto (come anche i Ddt) come condizione di spettanza del beneficio.
Con la risposta al question time 5-01787, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che in generale anche sui Ddt deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che l’obbligo in questione si intenderà comunque assolto, anche in assenza di una tale dicitura riportata nei Ddt, qualora la fattura emessa dal fornitore (sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa) richiami in modo univoco il documento di trasporto.
Quindi per gli investimenti agevolati è necessario indicare la norma di riferimento anche sul Ddt, purtuttavia qualora nella fattura del fornitore, debitamente annotata, viene richiamato in modo univoco gli estremi del Ddt, l’obbligo in questione si intenderà comunque assolto anche in assenza di tale dicitura riportata sul Ddt.
